Articolo 1: Sede
È costituita in Marostica (VI) – Via Roma n° 19 la Fondazione denominata Scuola Materna “Prospero Alpino”.
Articolo 2: Origine
L’Istituzione trae la sua origine dalla decisione presa da un’Assemblea di cittadini di Marostica riunitisi il 5 novembre 1898. Sorta con la denominazione di Asilo Infantile (accoglienza e custodia), in seguito ha parzialmente modificato la propria finalità, aggiungendo anche l’attività di educazione e mutando l’intestazione in Scuola Materna di ispirazione cristiana avvalendosi, sin dalla sua apertura, di personale insegnante religioso.
Articolo 1: Istituzione
La Scuola Materna “Prospero Alpino” con sede in Marostica – Via Roma n. 19 – Fondazione di natura giuridica privata di cui l’art. 12 e seguenti del Codice Civile, riconosciuta con Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n.48 del 04 maggio 1999, viene gestita dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme statutarie. L’attività si svolge in edificio di proprietà dell’Ente.
Articolo 2: Identità della Scuola
La Scuola Materna “Prospero Alpino” si ispira alla concezione di vita e ai principi della pedagogia cristiana.
Finalità
La Scuola Materna “Prospero Alpino” accoglie i bambini di ambo i sessi in età preelementare. Ha lo scopo di educarli cristianamente, di favorire la loro crescita intellettuale, fisica, sociale e di concorrere alla loro formazione fondata sugli elevati principi della convivenza umana e cristiana, in stretta collaborazione con la famiglia.
Organizzazione generale – progetto educativo – piano dell’offerta formativa
Per l’organizzazione generale, sia amministrativa che contabile, si fa riferimento allo statuto, approvato con Decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto, n. 118 del 21 dicembre 2000 ed alle successive variazioni ed integrazioni, ed al Regolamento Interno.
Il patto educativo di corresponsabilità vede il Consiglio di Amministrazione impegnato a:
Le malattie infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda dell’agente infettivo; l’allontanamento del bambino della frequenza della comunità consente di limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo. I genitori non devono accompagnare i figli a scuola quando presenta sintomi di malattia acuta in atto: febbre a 38° o più, vomito, diarrea, congiuntivite.